Composizione delle crisi da sovraindebitamento: come accedere e quali sono le procedure

Il sovraindebitamento è un termine nominato per la prima volta nella Legge n. 3 del 2012 e che si riferisce a quelle situazioni di crisi o di insolvenza che si verificano quando un soggetto si trova in così gravi difficoltà economiche da non riuscire a far fronte ai debiti contratti.
Può capitare spesso, infatti, che un imprenditore o un cittadino privato non riescano a rimborsare i prestiti o a saldare i debiti a causa di un elevato accumulo di acquisti rateizzati o per imprevisti accorsi per motivi di salute, professionali o familiari.
Per sbloccare questo stallo, aiutando il debitore a sanare la sua situazione economica e a soddisfare, di conseguenza, i creditori, è possibile ricorrere ad alcune particolari procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che si pongono come obiettivo quello di definire dei piani di rientro personalizzati, attraverso i quali i soggetti morosi possono liberarsi, in tutto o in parte, dai debiti accumulati sfruttando condizioni di pagamento diverse da quelle previste nei contratti che hanno sottoscritto.
Grazie al ricorso all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), un’istituzione imparziale e indipendente, il debitore, infatti, dopo aver presentato tutta la documentazione relativa alla sua situazione economica, potrà ricevere utili suggerimenti e un aiuto concreto per saldare i suoi debiti, grazie a un piano di rientro, pensato ad hoc.
Ma come si accedere a una pratica per sovraindebitamento e quali sono le procedure previste? Andiamo a scoprirlo insieme.

Come accedere alle pratiche per sovraindebitamento

Per risolvere una crisi da sovraindebitamento, è obbligatorio seguire alcuni passaggi fondamentali:

 

  • il debitore deve presentare un’apposita domanda all’OCC

 

  • l’OCC valuta l’istanza per capire se è possibile accoglierla e, in caso affermativo, nomina un professionista, denominato Gestore della crisi, per assistere il soggetto interessato

 

  • il Gestore della crisi presenta al Tribunale del luogo di residenza del debitore un piano dettagliato contenente la proposta di ripianamento dei debiti e in cui sono indicati gli importi e i tempi per saldare, totalmente o in parte, le somme dovute

 

  • la proposta viene inviata ai creditori per farla valutare ed eventualmente accettare

 

  • se i creditori accolgono la proposta, il Giudice della sezione fallimentare del Tribunale locale stabilisce un’udienza e fissa, secondo le modalità previste dalla legge, i tempi per l’attuazione del piano di risanamento dei debiti

 

  • il soggetto mette in pratica il piano di rientro concordato

Chi può presentare istanza per le pratiche per sovraindebitamento

Il soggetto che si trova in gravi difficoltà economiche, che non possono essere risolte in nessun modo, e che ha contratto ingenti debiti verso terzi può ricorrere alle pratiche per sovraindebitamento. Le principali categorie che possono presentare l’istanza sono:

  • i cittadini privati, senza partita IVA, che hanno contratto debiti per motivi personali o familiari

 

  • gli imprenditori agricoli

 

  • le start up innovative

 

  • i commercianti, gli artigiani, gli artisti, i liberi professionisti e gli imprenditori sotto la soglia fallimentare, ovvero in possesso dei requisiti congiunti di cui all’art. 1, comma 2 del Regio decreto del 16/03/1942 n. 267

Non tutti i debitori, invece, possono presentare un’istanza all’OCC per sanare la propria situazione finanziaria. In particolare, infatti, sono esclusi da questa possibilità:

 

  • gli imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali

 

  • i soggetti che, nell’arco dei cinque anni precedenti, sono già ricorsi a una procedura per sovraindebitamento

 

  • i soggetti ai quali è già stato revocato o annullato un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento e di ristrutturazione dei debiti

 

  • i soggetti che presentano una documentazione incompleta o comunque insufficiente a ricostruire dettagliatamente la loro situazione economica, finanziaria e patrimoniale

Sono inoltre esclusi dalle procedure di sovraindebitamento i debiti accumulati che derivano:

 

  • dagli obblighi di mantenimento

 

  • dal pagamento degli alimenti

 

  • dal risarcimento extracontrattuale

I tempi previsti per la composizione delle crisi da indebitamento

Le pratiche finalizzate alla composizione delle crisi da sovraindebitamento non hanno generalmente una durata fissa, perchè il tempo necessario a sanare la situazione economica di un debitore varia da situazione a situazione e dipende dal tipo di procedura che si sceglie di intraprendere.
In ogni caso, in linea di massima, è possibile però affermare che i tempi medi per giungere alla conclusione della pratica, da parte di un soggetto fortemente indebitato, sono analoghi a quelli di qualsiasi altra procedura che comporti l’intervento di un giudice e corrispondono a circa trecento giorni.

I quattro procedimenti con cui si può gestire una crisi da sovraindebitamento

Per comporre una crisi da sovraindebitamento, esistono quattro diverse procedure.
È il Gestore della crisi che, una volta analizzata nel dettaglio la situazione finanziaria di ogni singolo debitore, deve valutare e suggerire la procedura più adatta a restituire le somme dovute.
Le pratiche per comporre una crisi da sovraindebitamento sono:

 

  • l’Accordo di composizione della crisi e di ristrutturazione dei debiti contratti per scopi personali e non professionali. In questo caso, attraverso una relazione del Gestore della crisi, da sottoporre, una volta completata, all’attenzione dei creditori, vengono stabiliti dettagliatamente gli importi e i tempi di restituzione del debito. L’avvio di questa procedura può avvenire però solo nel caso in cui la proposta venga accettata dai creditori che rappresentano almeno il 60% del totale delle somme da restituire.

 

  • il Concordato minore, relativo cioè a piccole imprese e aziende agricole, ai lavoratori autonomi e alle start up innovative. Il requisito fondamentale per poter intraprendere questa pratica è che il debitore non sia già stato liberato dai debiti non onorati, al termine di una procedura fallimentare, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda e che non abbia già beneficiato di questa possibilità per altre due volte. Tale proposta, inoltre, viene presentata ai creditori solo se consente a chi ha contratto i debiti di proseguire con la sua attività professionale.

 

  • La Liquidazione controllata dei beni, una procedura che permette al debitore di recuperare denaro attraverso la vendita del suo patrimonio e di destinare le somme così ricavate al pagamento parziale o totale dei debiti contratti.

 

  • L’Esdebitazione a costo zero del debitore incapiente. Tale procedura, utilizzabile una sola volta nella vita, è prevista per le persone fisiche meritevoli, ovvero non sospettate di atti di frode finanziaria, che non hanno colpa per l’indebitamento accumulato e che non possiedono alcun bene al momento della presentazione dell’istanza. Grazie a questa procedura, i debitori vengono liberati integralmente dai loro debiti e monitorati costantemente per quattro anni, a partire dalla data in cui il Giudice emette il decreto. Durante questo periodo di tempo, la pratica, può essere però annullata nel caso in cui i soggetti, tornati in attività, producono nuova ricchezza.

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